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Ecobonus 110: una guida semplificata

Gli interventi di efficientamento energetico, come il cappotto termico e la sostituzione della caldaia, e la messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno del Superbonus, ossia di un’aliquota al 110% che si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi può usufruirne? I beneficiari della detrazione sono: i condomini per interventi sulle parti comuni, le persone fisiche, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Come si può utilizzare il Superbonus? Il beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione in 5 rate annuali di pari importo, nel caso effettui la spesa pagando direttamente l’impresa; lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese; oppure per la cessione del credito ad altri soggetti.

Quali interventi si possono effettuare? Gli interventi che beneficiano del bonus sono quelli di isolamento termico delle strutture opache, come il cappotto termico; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici; interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Quali interventi si possono fare nelle unità immobiliari in un condominio? Sono ammessi su ogni singola unità immobiliare lavori per la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua.

È inoltre possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

Rientrano nel Superbonus anche le spese per la coibentazione del tetto a condizione che sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e che, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco, incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

C’è un limite massimo di spesa per il cappotto termico? Sì, 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari con accessi indipendenti; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ci sono limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici? Sì, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il cambio delle finestre comprensive di infissi beneficia dell’agevolazione se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e se si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.

È sufficiente sostituire il generatore di calore degli impianti di climatizzazione invernale? Sì, per ottenere la detrazione è sufficiente la sostituzione del generatore di calore degli impianti di climatizzazione invernale.

Come beneficiare del bonus 110%? Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

E l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Quali caratteristiche devono avere gli impianti di climatizzazione invernale? Gli impianti devono essere dotati di caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto; pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica; impianti di microcogenerazione; collettori solari per la produzione di acqua calda.

l bonus 110% spetta anche per le seconde case? Sì, l’agevolazione è estesa fino a due unità immobiliari per richiedente, ma non tutte le abitazioni possono beneficiare del bonus. Escluse dalla detrazione sono le abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8), castelli e palazzi di pregio storico o artistico (A/9).